Disposizioni in materia di rilascio certificati da parte delle Pubbliche Amministrazioni

Con la Direttiva n. 14 del 22/12/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di certificazione amministrativa mirate alla completa “decertificazione” nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e privati.

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita’ personali e fatti, compresi di CERTIFICATI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA DEGLI ALUNNI, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.  Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi (ASL, Poste, INPS, Trenitalia, gestori telefonici, gestori energia elettrica, ecc.)  i certificati e gli atti di notorieta’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” (AUTOCERTIFICAZIONI)

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011)”

Questa disposizione obbliga il cittadino all’uso dell’autocertificazione.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.  Con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà e sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni, previa indicazione – da parte dell’interessato – degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Pertanto, ai sensi della legge 183/2011, questa istituzione scolastica rilascia solo i certificati destinati a privati (banche, notai, assicurazioni, ecc.)che in quanto tali sono soggetti all’imposta di bollo da € 16,00 salvo esenzioni stabiliti dalla legge, da indicare nella richiesta.

ESENZIONI – I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. “B”, o nei casi previsti da altre norme speciali. Il cittadino ha l’obbligo di citare all’amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell’imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l’evasione dell’imposta. La mancata applicazione dell’imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l’imposta di bollo non pagata.

Tabella delle esenzioni relative ai certificati anagrafici

Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni

uso riferimento normativo imposta di bollo
Certificati rilasciati per l’esercizio dei diritti all’elettorato attivo e passivo (presentazione liste, accettazione candidature, ecc.). DPR 642/72 Tab. B art. 1 ESENTE
Certificati rilasciati per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e per la leva militare. DPR 642/72 Tab. B art. 2 ESENTE
Certificati da produrre, anche dall’imputato, nell’ambito di procedimenti penali e disciplinari. DPR 642/72 Tab. B art. 3 ESENTE
Certificati da produrre ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie. DPR 642/72 Tab. B art. 5 ESENTE
Certificati da produrre nell’ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. DPR 642/72 Tab. B art. 5 ESENTE
Certificati rilasciati nell’interesse dei non abbienti per ottenere sussidi. DPR 642/72 Tab. B art. 8 ESENTE
Certificati richiesti da società sportive su disposizione delle relative federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza. DPR 642/72 Tab. B art. 8bis ESENTE
Certificati occorrenti per le pratiche relative ad assicurazioni sociali obbligatorie (INPS). DPR 642/72 Tab. B art. 9 ESENTE
Certificati occorrenti per la liquidazione e il pagamento di pensioni, indennità di liquidazione, assegni familiari. DPR 642/72 Tab. B art. 9 ESENTE
Certificati occorrenti per la iscrizione nelle liste di collocamento. DPR 642/72 Tab. B art. 9 ESENTE
Certificati rilasciati per l’iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola dell’infanzia, scuola materna, e scuola dell’obbligo, per l’ottenimento di borse di studio e la riduzione delle tasse scolastiche. DPR 642/72 Tab. B art. 11 ESENTE
Certificati da produrre nell’ambito di procedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi a controversie: in materia di assicurazioni sociali obbligatorie; individuali di lavoro; in materia pensionistica; in materia di locazione di immobili urbani. DPR 642/72 Tab. B art. 12 ESENTE
Certificati necessari per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e prestiti agrari. DPR 642/72 Tab. B art. 21bis ESENTE
Certificati da produrre nell’ambito delle procedure espropriative. DPR 642/72 Tab. B art. 22 ESENTE
Certificati da produrre per il rilascio di abbonamenti del trasporto di persone (ferrovie, autobus, ecc.). DPR 642/72 Tab. B art. 24 ESENTE
Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). DPR 642/72 Tab. B art. 27bis ESENTE
Rilascio libretto di lavoro e relative certificazioni Legge 112/1935 art.12 ESENTE
Liquidazione e pagamento d’indennita’ e rendite INAIL DPR 1124/1965 ESENTE
Invalidita’ civile ed accompagnamento Legge 118/71 ESENTE
Documenti per controversie individuali di lavoro o rapporti di pubblico impiego Legge 533/73 art.10 ESENTE
Certificati da presentare per procedimenti inerenti finanziamenti al medio e lungo termine già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i certificati necessari per la concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze – Risoluzione 22.07.1996 n°159). DPR 601/73 art. 15 ESENTE
Certificati da presentare per procedimenti inerenti: il credito all’artigianato, il credito cinematografico, il credito teatrale, il credito peschereccio già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i certificati necessari per la concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze – Risoluzione 29.11.1989 n. 452200). DPR 601/73 art. 16 ESENTE
Perfezionamento pratiche assicurative varie DPR 601/73 art. 34 ESENTE
Certificati da produrre nell’ambito di procedimenti relativi a pensioni di guerra.

DPR 915/78 art. 126

 

ESENTE
Rilascio libretto internazionale di famiglia DM 18/10/78 art.6 ESENTE
Certificati da produrre nell’ambito di procedimenti relativi a liquidazioni di danni di guerra. Legge 593/81 art. 12 ESENTE
Certificati rilasciati nell’ambito di pratiche per l’adozione e l’affidamento di minori. Legge 184/83 art. 82 ESENTE
Risarcimento danni agricoli a seguito calamita’ naturali, benefici CEE e contributi AIMA Legge 17/1984 art.7 bis ESENTE
Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio). Legge 74/87 art. 19 ESENTE
Certificati da produrre per la partecipazione a pubblici concorsi e graduatorie. Legge 370/88 art. 1 ESENTE
Certificati rilasciati per l’iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola secondaria.    Duplicato di atti e documenti smarriti Legge 405/90 art. 7 ESENTE
Atti relativi allo svolgimento di attivita’ di volontariato Legge 266/91 art.8 ESENTE
Certificati rilasciati per attestare l’avvenuta variazione della toponomastica o della numerazione civica. Legge 537/93 art. 16 ESENTE
Corsi di formazione professionale Legge 127/97 art.3 ESENTE
Certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno per cittadini comunitari. DPR 54/2002 art. 5 ESENTE